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LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE(CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA)

Aggiornamento: 11 dic 2023

Con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la Liquidazione Giudiziale sostituisce il “vecchio” Fallimento previsto dalla normativa previgente.

La liquidazione giudiziale è una procedura finalizzata alla liquidazione dei beni di un imprenditore o di una società insolvente (artt. 121-283 CCII).


Con il termine Liquidazione Giudiziale, il legislatore ha deciso di adottare una qualifica più neutra e senza la connotazione negativa associata al termine “fallimento. Inoltre, si vuole passare da un sistema incentrato sulla liquidazione dell’attivo, a procedure che favoriscano la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa (se possibile), e che si basino su una maggiore autonomia dei soggetti coinvolti, dal debitore ai creditori.

Dall’art. 7 CCII, in cui il legislatore dà la priorità agli strumenti e alle procedure con finalità ristrutturative rispetto alla Liquidazione Giudiziale, si può evincere il suo nuovo ruolo 'residuale'.

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